La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia esaminata in diverse ordinanze del 2025, ha ribadito che lo svolgimento di mansioni tipiche di OSS o OTA non configura automaticamente il demansionamento dell’infermiere se tali attività sono marginali, strumentali o non prevalenti rispetto alle mansioni qualificate d’infermiere. Il quadro giurisprudenziale resta comunque articolato: in altri casi la Corte aveva riconosciuto il danno per demansionamento quando le mansioni inferiori erano invece “costanti e sistematiche”.
Cosa è successo e perché interessa
Negli ultimi mesi la questione del demansionamento degli infermieri — cioè l’assegnazione continuativa a mansioni di livello inferiore come quelle svolte dagli Operatori Socio-Sanitari (OSS) o dagli Operatori Tecnici Addetti all’Assistenza (OTA) — è tornata al centro del dibattito dopo alcune ordinanze della Corte di Cassazione del 2025. In particolare è emerso un duplice orientamento: da un lato la Cassazione ha confermato in alcuni casi il diritto al risarcimento quando l’adibizione a mansioni inferiori fosse «costante e sistematica» (e quindi lesiva della professionalità); dall’altro lato ha dichiarato inammissibili o rigettato ricorsi quando la prova della prevalenza delle mansioni inferiori non è stata fornita, riclassificando quelle attività come complementari o strumentali.
Il caso (cronologia e fatti accertati)
Nel provvedimento più discusso (ordinanza pubblicata/riportata da testate di settore del 17 agosto 2025 e commentata in articoli giuridico-sanitari), la vicenda riguardava una infermiera che contestava di essere stata adibita a mansioni tipiche degli OSS già a partire dagli anni ’90 e chiedeva il riconoscimento di demansionamento e differenze retributive a partire dall’introduzione della causa (2013 in specifici passaggi ricostruiti dalle cronache). Le attività contestate includevano: igiene personale dei pazienti, cambio pannoloni e biancheria, “giroletti”, trasporto pazienti, somministrazione di pasti a non autosufficienti.
Cosa hanno accertato i giudici di merito
- La Corte d’appello aveva in alcuni casi ritenuto l’adibizione «costante e sistematica» e aveva anche disposto una condanna/rimedi (in altri procedimenti).
- Nella pronuncia più recente (riconducibile all’ordinanza di agosto 2025) la Cassazione — o la Sezione preposta — ha invece dichiarato inammissibile il ricorso o rigettato le pretese della lavoratrice laddove non fosse dimostrata la prevalenza quantitativa e temporale delle mansioni inferiori sulle attività proprie del profilo infermieristico.
La decisione della Cassazione e il principio di diritto
La ratio che emerge è duplice e merita attenzione:
1) Mansioni inferiori ammesse se…
La giurisprudenza di legittimità conferma che, nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito, in via marginale o occasionale, a mansioni inferiori quando:
- le mansioni richieste non siano completamente estranee alla professionalità del lavoratore;
- sussista un’esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza dell’amministrazione;
- le mansioni inferiori siano marginali rispetto alle attività qualificanti del profilo o, se non marginali, sussista comunque la prevalenza delle mansioni di qualifica.
Questo principio è richiamato in più ordinanze del 2025 e nella consolidata giurisprudenza citata dalla Corte.
2) Quando scatta invece il demansionamento
Il demansionamento si configura quando:
- le mansioni di livello inferiore vengono svolte in modo prevalente e assorbente rispetto alle mansioni qualificate;
- l’assegnazione è sistematica, ordinaria e non giustificata da esigenze organizzative concrete;
- ne deriva una lesione dell’immagine professionale e della dignità lavorativa (in questi casi i giudici hanno riconosciuto ristori anche in via equitativa).
Analisi pratica: cosa cambia per infermieri, OSS e strutture sanitarie
Per gli infermieri
- La sentenza (o le ordinanze) non cancellano il diritto a tutelarsi: chi ritiene di essere stato demansionato deve documentare la prevalenza delle mansioni inferiori (turni, registri attività, testimonianze, tempistiche). L’onere probatorio resta cruciale
- Non bastano elenchi generici: servono elementi quantitativi e temporali per provare che l’attività “OSS” ha assorbito la maggior parte del tempo lavorativo.
Per le strutture e i datori di lavoro
- Le Aziende Sanitarie possono richiedere flessibilità temporanea, ma devono motivare l’esigenza organizzativa / di sicurezza e documentarla. L’uso sistematico delle mansioni inferiori senza giustificazione può costare molto in termini di contenzioso.
Per le famiglie e i caregiver
- La pronuncia non impatta direttamente sull’assistenza quotidiana: è un tema che riguarda più il rapporto di lavoro e la tutela della qualifica professionale che la qualità dell’assistenza (detto ciò, la professionalità è un valore essenziale per la sicurezza del paziente).
Come dimostrare un possibile demansionamento: checklist pratica
- Conservare turni e registri attività (data/ora e mansione svolta).
- Richiedere per iscritto le istruzioni e le eventuali disposizioni organizzative.
- Acquisire dichiarazioni testimoniali di colleghi / titolari di servizio.
- Segnalare formalmente al responsabile e chiedere la motivazione organizzativa.
- Rivolgersi a un sindacato o a un avvocato specializzato in diritto del lavoro con il materiale documentale.
(Queste indicazioni sono operative e si basano sulla giurisprudenza che mette al centro la prova della prevalenza e l’esistenza di esigenze organizzative).
Il Punto di Vista di Sespera.it
Per il pubblico di Sespera.it (famiglie, caregiver, badanti, OSS, infermieri e strutture): la decisione della Cassazione conferma che il confine tra mansioni accessorie e demansionamento è sottile e molto dipendente dalla prova e dal contesto organizzativo.
Consigli pratici:
- alle strutture: formalizzate ruoli e motivazioni organizzative e riducete al minimo l’uso “ordinario” di compiti di categoria inferiore;
- agli infermieri: documentate con cura i tempi e gli incarichi e, se necessario, attivate subito il supporto sindacale/legale.
Sespera.it continuerà a seguire il tema e a pubblicare guide pratiche e modelli di documentazione per lavoratori e datori del settore socio-sanitario.
Link Utili
- Infermiere: chi è, cosa fa
- OSS – Operatore Socio Sanitario: chi è, cosa fa
- OSA e ASA: chi sono, cosa fanno
- Burnout negli operatori sanitari
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