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Quando un’infermiera non è demansionata: la Cassazione chiarisce il confine con le mansioni da OSS

infermiera in divisa che assiste un paziente anziano in camera di RSA

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia esaminata in diverse ordinanze del 2025, ha ribadito che lo svolgimento di mansioni tipiche di OSS o OTA non configura automaticamente il demansionamento dell’infermiere se tali attività sono marginali, strumentali o non prevalenti rispetto alle mansioni qualificate d’infermiere. Il quadro giurisprudenziale resta comunque articolato: in altri casi la Corte aveva riconosciuto il danno per demansionamento quando le mansioni inferiori erano invece “costanti e sistematiche”.

 

 

Cosa è successo e perché interessa

 

Negli ultimi mesi la questione del demansionamento degli infermieri — cioè l’assegnazione continuativa a mansioni di livello inferiore come quelle svolte dagli Operatori Socio-Sanitari (OSS) o dagli Operatori Tecnici Addetti all’Assistenza (OTA) — è tornata al centro del dibattito dopo alcune ordinanze della Corte di Cassazione del 2025. In particolare è emerso un duplice orientamento: da un lato la Cassazione ha confermato in alcuni casi il diritto al risarcimento quando l’adibizione a mansioni inferiori fosse «costante e sistematica» (e quindi lesiva della professionalità); dall’altro lato ha dichiarato inammissibili o rigettato ricorsi quando la prova della prevalenza delle mansioni inferiori non è stata fornita, riclassificando quelle attività come complementari o strumentali.

 

 

Il caso (cronologia e fatti accertati)

 

Nel provvedimento più discusso (ordinanza pubblicata/riportata da testate di settore del 17 agosto 2025 e commentata in articoli giuridico-sanitari), la vicenda riguardava una infermiera che contestava di essere stata adibita a mansioni tipiche degli OSS già a partire dagli anni ’90 e chiedeva il riconoscimento di demansionamento e differenze retributive a partire dall’introduzione della causa (2013 in specifici passaggi ricostruiti dalle cronache). Le attività contestate includevano: igiene personale dei pazienti, cambio pannoloni e biancheria, “giroletti”, trasporto pazienti, somministrazione di pasti a non autosufficienti.

 

Cosa hanno accertato i giudici di merito

 

  • La Corte d’appello aveva in alcuni casi ritenuto l’adibizione «costante e sistematica» e aveva anche disposto una condanna/rimedi (in altri procedimenti).
  • Nella pronuncia più recente (riconducibile all’ordinanza di agosto 2025) la Cassazione — o la Sezione preposta — ha invece dichiarato inammissibile il ricorso o rigettato le pretese della lavoratrice laddove non fosse dimostrata la prevalenza quantitativa e temporale delle mansioni inferiori sulle attività proprie del profilo infermieristico.

 

 

La decisione della Cassazione e il principio di diritto

 

La ratio che emerge è duplice e merita attenzione:

 

1) Mansioni inferiori ammesse se…

 

La giurisprudenza di legittimità conferma che, nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito, in via marginale o occasionale, a mansioni inferiori quando:

  • le mansioni richieste non siano completamente estranee alla professionalità del lavoratore;
  • sussista un’esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza dell’amministrazione;
  • le mansioni inferiori siano marginali rispetto alle attività qualificanti del profilo o, se non marginali, sussista comunque la prevalenza delle mansioni di qualifica.
    Questo principio è richiamato in più ordinanze del 2025 e nella consolidata giurisprudenza citata dalla Corte.

 

2) Quando scatta invece il demansionamento

 

Il demansionamento si configura quando:

  • le mansioni di livello inferiore vengono svolte in modo prevalente e assorbente rispetto alle mansioni qualificate;
  • l’assegnazione è sistematica, ordinaria e non giustificata da esigenze organizzative concrete;
  • ne deriva una lesione dell’immagine professionale e della dignità lavorativa (in questi casi i giudici hanno riconosciuto ristori anche in via equitativa).

 

 

Analisi pratica: cosa cambia per infermieri, OSS e strutture sanitarie

 

Per gli infermieri

 

  • La sentenza (o le ordinanze) non cancellano il diritto a tutelarsi: chi ritiene di essere stato demansionato deve documentare la prevalenza delle mansioni inferiori (turni, registri attività, testimonianze, tempistiche). L’onere probatorio resta cruciale
  • Non bastano elenchi generici: servono elementi quantitativi e temporali per provare che l’attività “OSS” ha assorbito la maggior parte del tempo lavorativo.

 

Per le strutture e i datori di lavoro

 

  • Le Aziende Sanitarie possono richiedere flessibilità temporanea, ma devono motivare l’esigenza organizzativa / di sicurezza e documentarla. L’uso sistematico delle mansioni inferiori senza giustificazione può costare molto in termini di contenzioso.

 

Per le famiglie e i caregiver

 

  • La pronuncia non impatta direttamente sull’assistenza quotidiana: è un tema che riguarda più il rapporto di lavoro e la tutela della qualifica professionale che la qualità dell’assistenza (detto ciò, la professionalità è un valore essenziale per la sicurezza del paziente).

 

 

Come dimostrare un possibile demansionamento: checklist pratica

 

  1. Conservare turni e registri attività (data/ora e mansione svolta).
  2. Richiedere per iscritto le istruzioni e le eventuali disposizioni organizzative.
  3. Acquisire dichiarazioni testimoniali di colleghi / titolari di servizio.
  4. Segnalare formalmente al responsabile e chiedere la motivazione organizzativa.
  5. Rivolgersi a un sindacato o a un avvocato specializzato in diritto del lavoro con il materiale documentale.
    (Queste indicazioni sono operative e si basano sulla giurisprudenza che mette al centro la prova della prevalenza e l’esistenza di esigenze organizzative).

 

 

Il Punto di Vista di Sespera.it

 

Per il pubblico di Sespera.it (famiglie, caregiver, badanti, OSS, infermieri e strutture): la decisione della Cassazione conferma che il confine tra mansioni accessorie e demansionamento è sottile e molto dipendente dalla prova e dal contesto organizzativo.
Consigli pratici:

  • alle strutture: formalizzate ruoli e motivazioni organizzative e riducete al minimo l’uso “ordinario” di compiti di categoria inferiore;
  • agli infermieri: documentate con cura i tempi e gli incarichi e, se necessario, attivate subito il supporto sindacale/legale.
    Sespera.it continuerà a seguire il tema e a pubblicare guide pratiche e modelli di documentazione per lavoratori e datori del settore socio-sanitario.

 

Link Utili

 

 

 

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