Legge 104: Possibilità di Permessi Anche per Chi È Ricoverato in Casa di Riposo – La Decisione della Cassazione
I permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/1992 per l’assistenza a familiari con disabilità grave sono uno degli strumenti più importanti per supportare i lavoratori che devono occuparsi dei propri cari. Tuttavia, una delle questioni più dibattute riguarda la possibilità di fruire dei permessi quando l’assistito è ricoverato in una casa di riposo. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21416/2019, ha finalmente chiarito questa situazione, ponendo un punto fermo sulle condizioni in cui è possibile accedere a questo beneficio anche in presenza di un ricovero non ospedaliero.
La Legge 104/1992 e i Permessi Retribuiti
La Legge 104/1992, in particolare l’articolo 33, comma 3, regola i permessi retribuiti concessi ai lavoratori per l’assistenza di familiari con disabilità grave. Questi permessi sono fondamentali per garantire l’assistenza continuativa alle persone disabili, ma ci sono delle limitazioni specifiche in base al tipo di ricovero della persona assistita.
Cosa Dice la Legge: Condizioni per il Godimento dei Permessi
Secondo la normativa, i permessi sono riconosciuti solo a condizione che l’assistito non sia ricoverato a tempo pieno in strutture che garantiscono un’assistenza sanitaria continuativa. Queste strutture comprendono ospedali e residenze sanitarie assistenziali (RSA), che assicurano un’assistenza medica costante. Se il disabile è ricoverato in una struttura che non fornisce assistenza sanitaria continuativa, come una casa di riposo, i familiari possono comunque fruire dei permessi previsti dalla Legge 104.
Il Caso di Marco: Permessi per Assistenza a un Ricoverato in Casa di Riposo
Immaginiamo il caso di Marco, un dipendente dell’azienda ALFA, che ha richiesto i permessi previsti dalla Legge 104 per assistere un familiare ricoverato in una casa di riposo. Marco è preoccupato se potrà fruire dei permessi, dato che la persona assistita non è ospitata in una struttura ospedaliera, ma in una casa di riposo. La domanda centrale è: è possibile ottenere i permessi anche in questo caso?
La Sentenza della Corte di Cassazione: Un Chiarimento Cruciale
Nel 2019, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21416, ha chiarito che i permessi retribuiti possono essere concessi anche se il disabile è ricoverato in una casa di riposo, a condizione che la struttura non fornisca assistenza sanitaria continuativa. La Corte ha specificato che la fruizione dei permessi è incompatibile solo quando il ricovero avviene in strutture che garantiscono assistenza sanitaria costante, come ospedali o RSA. In altre parole, se l’assistito è ospitato in una casa di riposo che non fornisce assistenza sanitaria, i permessi possono essere concessi al familiare che presta assistenza.
Le Eccezioni Stabilite dall’INPS per i Permessi in Caso di Ricovero
L’INPS, nella circolare n. 32 del 6 marzo 2012, ha definito in modo più preciso le condizioni in cui anche i ricoveri ospedalieri non impediscono la fruizione dei permessi:
-
Interruzione del ricovero: Se l’assistito deve uscire dalla struttura per motivi medici, come visite o terapie.
-
Stato vegetativo persistente: In caso di ricovero in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta.
-
Necessità documentata di assistenza: Quando i medici dell’ospedale certificano il bisogno di assistenza da parte di un familiare.
La Differenza tra Strutture Ospedaliere e Case di Riposo
La differenza fondamentale tra le case di riposo e le strutture ospedaliere riguarda il tipo di assistenza fornita. Le case di riposo sono strutture residenziali che offrono un supporto sociale e assistenziale, ma non garantiscono un’assistenza sanitaria continuativa. Al contrario, gli ospedali e le RSA forniscono una cura sanitaria continua e costante, che giustifica l’esclusione dei permessi nel caso di ricovero.
La decisione della Corte di Cassazione segna un passo importante per i diritti dei lavoratori che assistono familiari con disabilità grave. Nonostante il ricovero in una casa di riposo, i familiari hanno diritto ai permessi, purché la struttura non fornisca assistenza sanitaria continuativa. I lavoratori devono solo assicurarsi che l’assistenza necessaria non venga coperta da strutture sanitarie, per poter fruire del diritto alla Legge 104.