DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CU NEL LAVORO DOMESTICO: l’attestazione delle somme percepite è fondamentale per verificare la spettanza delle agevolazioni fiscali e predisporre la dichiarazione dei redditi.
Un documento semplice, ma decisivo per chi lavora in famiglia, indispensabile per garantire chiarezza contabile tra datore e assistente e per consentire l’eventuale recupero delle spettanze fiscali a conguaglio.
Quando la trasparenza fa la differenza: il valore della rendicontazione in casa
Quando una famiglia assume una colf o una badante, la corretta gestione del rapporto non si esaurisce con il regolare pagamento dello stipendio o dei contributi trimestrali. La documentazione delle somme corrisposte durante l’anno solare assume un’importanza centrale, in particolare quando si avvicina l’appuntamento con la dichiarazione dei redditi.
Nel settore domestico esiste infatti un assetto del tutto particolare: la famiglia non opera, in via ordinaria, come sostituto d’imposta. Di conseguenza, il datore di lavoro non effettua le trattenute IRPEF mensili sulla retribuzione e non trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello ordinario di Certificazione Unica.
Questa peculiarità non esonera affatto la famiglia dall’obbligo di rendicontazione, ma attiva una procedura contrattuale specifica a tutela della trasparenza e del lavoratore.
Cos’è la dichiarazione sostitutiva della CU e cosa contiene
In base a quanto stabilito dal CCNL del lavoro domestico, il datore è tenuto a rilasciare un’attestazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nel corso dell’anno precedente. Nel linguaggio comune questo documento viene spesso definito “dichiarazione sostitutiva della CU”.
È essenziale chiarire la distinzione: non si tratta della Certificazione Unica telematica ministeriale trasmessa dalle aziende, bensì di un’attestazione contrattuale utile per permettere all’assistente familiare di ricostruire la propria posizione reddituale e verificare l’eventuale diritto a crediti d’imposta.
Nella pratica, l’attestazione riporta normalmente i dati anagrafici e i codici fiscali delle parti, l’anno di riferimento dei compensi, le retribuzioni complessive corrisposte, la tredicesima mensilità, la quota di contributi previdenziali INPS e le somme eventualmente liquidate a titolo di Trattamento di Fine Rapporto (TFR), evidenziate con separata contabilità.
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Scadenze contrattuali e modello 730: non confondere le date
Uno dei dubbi più ricorrenti riguarda le tempistiche di rilascio del documento rispetto al calendario fissato dall’amministrazione finanziaria.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stabilisce che l’attestazione delle somme erogate debba essere consegnata al lavoratore almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, oppure tempestivamente all’atto della cessazione definitiva del rapporto di lavoro.
Considerando che per il modello 730/2026 (relativo ai redditi 2025) il termine di presentazione ordinario scade il 30 settembre 2026, il riferimento contrattuale per la consegna del documento da parte della famiglia coincide con il 31 agosto 2026.
Rispettare la scadenza contrattuale del 31 agosto garantisce all’assistente il margine di tempo necessario per recarsi presso un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o da un professionista abilitato per il controllo delle buste paga e l’elaborazione dei conteggi.
Trattamento integrativo fino a 1.200 euro: perché “può spettare” e non è automatico
L’attestazione delle somme erogate è un documento fondamentale per consentire al lavoratore domestico di verificare l’eventuale spettanza del trattamento integrativo (la misura di sostegno al reddito introdotta dal D.L. 3/2020 e confermata per i redditi 2025 fino a un massimo di 1.200 euro annui).
Poiché la famiglia non agisce da sostituto d’imposta e non può liquidare il beneficio mese per mese in busta paga, l’importo può essere recuperato solo a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. La misura, tuttavia, non spetta in modo indistinto a chiunque abbia un reddito inferiore a 28.000 euro:
- Redditi complessivi fino a 15.000 euro: il trattamento può raggiungere i 1.200 euro annui (rapportati ai giorni di effettivo lavoro), ma solo se sussiste capienza fiscale. Per l’anno d’imposta 2025, l’Agenzia delle Entrate richiede specificamente che l’imposta lorda sia superiore alla detrazione per lavoro dipendente diminuita di 75 euro (riparametrati al periodo di lavoro). Chi ricade nella cosiddetta no-tax area con imposta lorda pari a zero non ha diritto al trattamento.
- Redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro: il beneficio non è automatico. Spetta soltanto a condizione che la somma di determinate detrazioni previste dalla legge (come carichi familiari, spese sanitarie documentate, interessi sui mutui per la prima casa o detrazioni per ristrutturazioni) superi l’imposta lorda, e comunque entro il tetto massimo stabilito dalla normativa.
È proprio per questa articolata verifica contabile che il documento rilasciato dal datore è un elemento importante: serve a quantificare con esattezza i parametri reddituali, evitando false aspettative o valutazioni errate.
Come opera il modello 730 senza sostituto d’imposta
In assenza di un datore di lavoro che effettui il conguaglio a fine anno, colf e badanti ricorrono ordinariamente alla compilazione del modello 730 senza sostituto d’imposta.
Attraverso questa specifica modalità:
- In caso di esito a credito: se dal calcolo complessivo emerge un credito o la spettanza del trattamento integrativo, il rimborso viene liquidato ed erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite accredito sul conto corrente o libretto postale intestato al lavoratore.
- In caso di debito d’imposta: se emergono tributi o conguagli a debito, il contribuente provvederà al versamento dovuto attraverso il consueto modello F24.
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La gestione in caso di più datori o fine rapporto durante l’anno
Due situazioni ricorrenti meritano particolare attenzione da parte dell’assistente e del caregiver familiare:
- Pluralità di rapporti di lavoro: chi nell’arco del 2025 ha lavorato per più famiglie (anche per contratti a tempo parziale o di poche ore settimanali) deve richiedere l’attestazione a ciascun datore di lavoro. Omettere un rapporto dalla dichiarazione può comportare la necessità di correggere i dati trasmessi e, nei casi previsti dalla normativa, conseguenze fiscali e sanzioni.
- Interruzione del contratto prima del 31 dicembre: in caso di dimissioni o licenziamento avvenuti nel corso dell’anno, il CCNL stabilisce che l’attestazione dei compensi e il conteggio delle competenze finali (compreso l’eventuale TFR liquidato) debbano essere rilasciati al momento della cessazione, senza attendere i termini ordinari dell’anno successivo.
Tre errori da evitare
- Confondere l’attestazione con la Certificazione Unica telematica: il datore domestico rilascia una dichiarazione privata sottoscritta tra le parti, non un modello ministeriale telematico trasmesso ai canali dell’Agenzia delle Entrate.
- Dare per scontato il bonus da 1.200 euro: la somma rappresenta il tetto massimo erogabile e non un contributo a pioggia. La verifica dell’imposta lorda e delle detrazioni individuali rimane un passaggio obbligato.
- Dimenticare la documentazione previdenziale: è sempre opportuno conservare anche le ricevute dei versamenti dei contributi INPS, utili per ricostruire e verificare con esattezza il rapporto di lavoro e i relativi adempimenti.
Il Punto di Vista di Sespera.it
Noi crediamo che la cura delle persone debba poggiare sempre su solide basi di correttezza e trasparenza amministrativa.
Per una famiglia alle prese con l’assistenza quotidiana di un genitore anziano, predisporre un prospetto retributivo può sembrare una complicazione burocratica in più. Per l’assistente domiciliare che si prende cura della casa o della salute della persona, quel documento rappresenta invece uno strumento importante per chiarire la propria posizione contabile e accedere ai propri diritti fiscali.
La serenità del rapporto domestico si costruisce anche attraverso questi atti formali di reciproca tutela: chiarire le retribuzioni e rilasciare i documenti nei tempi contrattuali previene incomprensioni e rinforza quell’alleanza di fiducia fondamentale per il benessere dei nostri cari.
Cosa fare ora
- Se sei una famiglia datrice di lavoro: predisponi per tempo l’attestazione delle somme complessivamente corrisposte basandoti sui prospetti paga e sui bollettini INPS, consegnandone copia firmata all’assistente entro il 31 agosto.
- Se sei un’assistente familiare, colf o babysitter: richiedi per tempo l’attestazione al datore e conserva con cura anche i documenti relativi a eventuali altri rapporti di lavoro concomitanti o cessati durante l’anno.
- Se devi presentare il 730/2026: rivolgiti a un CAF o a un professionista abilitato entro la scadenza del 30 settembre 2026, esibendo tutte le attestazioni ricevute per verificare l’effettiva spettanza del trattamento integrativo.
Fonti e Riferimenti Normativi
- Agenzia delle Entrate: Istruzioni ufficiali per la compilazione del Modello 730/2026 e requisiti del trattamento integrativo per i redditi 2025.
- Agenzia delle Entrate: Disposizioni relative alla liquidazione dei rimborsi e gestione del modello 730 senza sostituto d’imposta.
- Gazzetta Ufficiale: Decreto-Legge 5 febbraio 2020, n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21) in materia di misure di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
- CCNL Lavoro Domestico: Disciplina contrattuale dell’attestazione delle somme corrisposte (Dichiarazione Sostitutiva CU) e obblighi documentali alla cessazione del rapporto.
- INPS: Servizi e disposizioni relative alla gestione contributiva e previdenziale dei lavoratori domestici.









